Il consulente finanziario autonomo

L’attività del consulente finanziario autonomo, totalmente separata dai tradizionali canali di vendita di prodotti finanziari da parte di banche o altri intermediari finanziari, e quindi priva di ogni possibile elemento di conflitto di interesse nei confronti del cliente, consiste nella prestazione di servizi di consulenza personalizzata in materia di investimenti, nei confronti di persone fisiche o società, relativamente a valori mobiliari, quali ad esempio azioni, obbligazioni, titoli derivati, quote di fondi di investimento ecc., senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

L’esercizio dell’attività è riservato, ai sensi dell’art. 18 del Testo unico della finanza (TUF), ai soggetti iscritti all’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) nella sezione riservata ai Consulenti Finanziari Autonomi.

L’attività di consulenza prevede l’emissione di raccomandazioni scritte per l’effettuazione di nuovi investimenti o per la valutazione del portafoglio di investimenti esistenti.

Il consulente finanziario autonomo opera nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico della Finanza e del regolamento Consob n. 20307 (Regolamento Intermediari). L’attività è sottoposta alla vigilanza dell’Ordine dei Consulenti Finanziari.

Eventuali reclami contro l’operato del consulente possono essere presentati all’Ordine dei Consulenti Finanziari, all’Arbitro per le controversie Finanziarie (ACF), nonché dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il consulente finanziario è comunque coperto da una idonea copertura assicurativa.

IL QUADRO NORMATIVO

L’attuale disciplina della consulenza finanziaria è il risultato di una lunga evoluzione che parte dalla legge n.1 del 2 gennaio 1991, che aveva inserito la consulenza tra le attività di intermediazione mobiliare sottoposte ad autorizzazione: qualche anno dopo, nel 1993, la Comunità Europea andò in una direzione molto diversa emanando la Direttiva 1993/22/CEE la quale ricomprese l’attività di consulenza tra i servizi accessori.

Il legislatore italiano con il d.lgs. 23 luglio 1996 n°415 recepì la Direttiva sopra citata, procedendo alla derubricazione dell’attività di consulenza da servizio d’investimento a servizio accessorio con la denominazione di “consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari”. Tale processo portò in Italia alla liberalizzazione dell’attività di consulenza che divenne esercitabile sia in forma individuale che in forma societaria. Successivamente, nell’aprile del 2004 il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno dato vita alla nuova Direttiva 2004/39/CE, MiFID (Market in Financial Instruments Directive). L’obiettivo è stato la creazione di un quadro giuridico europeo unitario, che assicurasse un livello di armonizzazione tale da dare la massima protezione agli investitori. La MiFID ha stabilito che la consulenza non è più un servizio accessorio (ossia che può essere svolto da chiunque), ma potrà essere erogata solo da soggetti autorizzati. L’art. 18-bis del TUF, inserito dal d.lgs. n. 164/2007, riconosce anche alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti la possibilità di prestare la consulenza in materia di investimenti. Il medesimo articolo subordina l’esercizio dell’attività di consulenza all’iscrizione in un apposito Albo di nuova istituzione dedicato ai consulenti finanziari persone fisiche, Albo la cui costituzione viene da allora rimandata di anno in anno, con la possibilità di continuare ad esercitare la professione riconosciuta a coloro che già svolgevano l’attività di consulenti finanziari indipendenti alla data del 31/12/2007.

La Consob ha nel frattempo emanato il 12 gennaio 2010 il Regolamento Consulenti Finanziari.

Più nello specifico, secondo la Consob l’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso.

Recentemente il processo di adozione della normativa comunitaria è arrivato a compimento, a partire dall’adozione del nuovo Regolamento Intermediari da parte di Consob (delibera n. 20307 del 15/02/2018) che nel Capo V dall’art. 161 in poi regola l’attività dei Consulenti Finanziari Autonomi (cioè Indipendenti).

L’Albo è operativo dal 1 dicembre 2018.

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